E’ sempre più complicato rimanere aggiornati sulle norme legate al contenimento del Covid-19: abbiamo dunque pensato di riassumere brevemente le novità contenute nel nuovo decreto di inizio novembre.
Le Regioni d’Italia, vengono divise in 3 aree diverse: zona rossa, zona arancione e zona gialla, a seconda del grado di rischio e quindi delle situazioni relative a contagi e stato delle strutture ospedaliere, in base all’indice Rt e ad altri 21 criteri.
Ogni area ha le sue misure restrittive.
Nel provvedimento sono presenti sia delle norme valide per tutto il territorio nazionale, sia delle norme che varranno a livello regionale.
Resta, quindi, il regime differenziato che divide l’Italia in tre fasce di rischio contagio a seconda dei 21 parametri elencati nel testo.
Tra le poche modifiche apportate tra la bozza e la versione finale, quelle sui parrucchieri: restano aperti anche nelle zone che rientrano nello scenario 4, a dispetto di quanto previsto nella bozza.
Le norme hanno validità in tutta Italia, dal 5 novembre e fino al 3 dicembre.
Tra le norme di livello nazionale ci sono:
– limitazione della circolazione delle persone — il cosiddetto «coprifuoco» — alle 22 ;
– ritorno dell’autocertificazione: per uscire di casa dopo le dieci di sera occorrerà provare di doverlo fare per ragioni di lavoro necessità e salute;
– chiusura dei musei e delle mostre;
– didattica a distanza al 100% per le scuole superiori, salvo attività laboratori in presenza; per le scuole elementari e medie e per i servizi all’infanzia attività in presenza ma con uso obbligatorio delle mascherine (salvo che per i bimbi al di sotto dei 6 anni);
– nelle giornate festive e prefestive chiuse le medie e grandi strutture di vendita, ad eccezione delle farmacie, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;
– coefficiente di riempimento massimo del 50 per cento sui mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale;
– chiusura di bar e ristoranti alle 18 (ma con la possibilità di restare aperti per il pranzo della domenica);
– sospensione dello svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni «a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica»;
– chiusura dei corner scommesse e giochi nei bar e nelle tabaccherie;
– resta come sempre fortemente raccomandato a tutti, per tutto l’arco della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio o per motivi di salute.
Il decreto affida poi al Ministro della Salute la responsabilità di stabilire «ulteriori misure di contenimento del contagio» nelle aree dove il contagio è più alto e le strutture sanitarie sono in sofferenza, sulla base di un documento scientifico condiviso con la Conferenza delle Regioni.
Si intitola «Prevenzione e risposta Covid-19, evoluzione della strategia per il periodo autunno inverno» e prevede diversi scenari, in base a una serie di criteri (21) che sono vagliati dal ministero della Salute .
Nelle Regioni che si collocano in uno scenario intermedio («arancione» o «livello 3»):
— è vietato ogni spostamento, in entrata e in uscita, dalla Regione (salvo che per comprovate esigenze di lavoro, salute e urgenza).
— sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti n cui la stessa è consentita, e sarà consentito il rientro nel proprio domicilio o nella propria residenza;
— è vietato ogni spostamento in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune
— sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio;
Nelle Regioni che si collocano in uno scenario di massima gravità e con livello di rischio alto («rosso» o «livello 4»):
– è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Regione e anche all’interno del territorio stesso (sempre salvo necessità e urgenza).
– sono chiusi i negozi al dettaglio, tranne alimentari, farmacie, edicole; chiusi i mercati di generi non alimentari;
– è chiusa l’attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie: resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto
– sono sospese le attività sportive, anche svolte nei centri sportivi all’aperto
– è consentito svolgere individualmente attività motoria (passeggiate) in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di mascherina; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto ed in forma individuale
– è consentita l’attività scolastica in presenza per scuola dell’infanzia, elementare e prima media
I provvedimenti sono valutati su base settimanale, e hanno la durata minima di 15 giorni: se una Regione entra in zona «rossa», vi rimarrà per due settimane almeno.
Il meccanismo è «semiautomatico», nel senso che ogni Regione si collocherà in uno scenario («arancione» o «rosso») in base a criteri oggettivi.
Ma fondamentale sarà il ruolo del ministro della Salute, che potrà adottare ordinanze d’intesa con il presidente della Regione per prevedere «l’esenzione dell’applicazione di una o più misure» restrittive, anche in «specifiche parti del territorio regionale».